Al termine di un intervento importante sull'impianto elettrico, idraulico, di riscaldamento o del gas, il lavoro non si conclude soltanto con l'ultima verifica tecnica. Il cliente deve ricevere anche la documentazione che descrive ciò che è stato realizzato e attesta il rispetto delle regole previste. Il documento principale è la dichiarazione di conformità, spesso indicata con la sigla DiCo.
Conservarla significa poter ricostruire chi ha eseguito l'intervento, su quale parte dell'impianto ha lavorato, quali norme tecniche ha seguito e quali materiali ha utilizzato. È utile per la sicurezza, per le manutenzioni future e in molte situazioni amministrative. Per questo non dovrebbe essere considerata un foglio accessorio da archiviare senza controllarlo.
Che cos'è la dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità è il documento con cui l'impresa installatrice dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere realizzato l'impianto a regola d'arte, nel rispetto della normativa applicabile e del progetto previsto. Viene rilasciata al termine dei lavori, dopo avere effettuato le verifiche richieste, comprese quelle di funzionalità.
Il riferimento principale è il D.M. 37/2008, che disciplina gli impianti posti al servizio degli edifici e delle relative pertinenze. Rientrano, tra gli altri, gli impianti elettrici ed elettronici, quelli di riscaldamento e climatizzazione, gli impianti idrici e sanitari, quelli per la distribuzione e l'utilizzo del gas e gli impianti di protezione antincendio.
La DiCo non è una garanzia che l'impianto non avrà mai guasti e non equivale a una verifica generica di un impianto esistente. Si riferisce ai lavori effettivamente eseguiti e documenta la responsabilità dell'impresa per quella realizzazione.
Quando deve essere rilasciata
La dichiarazione è prevista quando viene installato un nuovo impianto e quando un impianto esistente viene trasformato, ampliato o sottoposto a manutenzione straordinaria. Alcuni esempi possono essere il rifacimento dell'impianto elettrico, l'aggiunta di nuove linee e protezioni, una modifica sostanziale dell'impianto idraulico oppure la realizzazione di una nuova distribuzione per riscaldamento o gas.
Per la manutenzione ordinaria, come un semplice controllo o la sostituzione di un componente equivalente senza modificare struttura e caratteristiche dell'impianto, la DiCo non viene normalmente rilasciata. Il confine tra manutenzione ordinaria e straordinaria dipende però dal lavoro concreto: prima dell'intervento è utile chiedere all'impresa come sarà qualificata l'attività e quale documentazione verrà consegnata.
E se viene rifatta soltanto una parte dell'impianto?
In caso di rifacimento parziale, la dichiarazione riguarda la parte interessata dai lavori. Il documento e il progetto devono però tenere conto della sicurezza e della funzionalità dell'impianto nel suo complesso e indicare la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti.
Una DiCo relativa, per esempio, a una nuova linea elettrica o a una porzione dell'impianto idraulico non certifica automaticamente tutte le parti esistenti dell'edificio. La descrizione dell'intervento deve quindi essere precisa e coerente con quanto è stato realmente eseguito.
Chi può rilasciare la DiCo
La dichiarazione viene rilasciata dall'impresa che ha eseguito i lavori, purché sia abilitata per la specifica tipologia di impianto. L'abilitazione deve risultare dal Registro delle imprese o dall'Albo delle imprese artigiane e si basa sui requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa.
Il modello è sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa e, quando è una persona diversa, anche dal responsabile tecnico. La firma del cliente non è richiesta dal D.M. 37/2008.
Cosa deve contenere il documento
La dichiarazione viene compilata sul modello ministeriale aggiornato e identifica l'impresa, il committente, il proprietario, l'edificio e il tipo di intervento eseguito. Riporta inoltre i riferimenti al progetto, alle norme tecniche applicate, ai materiali installati e alle verifiche svolte con esito positivo.
Il modulo firmato, da solo, non rappresenta sempre il fascicolo completo. La normativa e il modello prevedono allegati che sono parte integrante della dichiarazione e consentono di comprendere come è stato realizzato l'impianto.
Gli allegati obbligatori della dichiarazione di conformità
- Progetto. Deve essere redatto secondo gli articoli 5 e 7 del D.M. 37/2008. Nei casi più complessi o oltre determinate soglie è firmato da un professionista iscritto all'albo; negli altri casi può essere predisposto dal responsabile tecnico dell'impresa almeno sotto forma di schema dell'impianto.
- Relazione sui materiali. Descrive la tipologia dei componenti e dei materiali utilizzati e permette di verificare che siano adatti al luogo e alle condizioni di installazione.
- Schema dell'impianto realizzato. Rappresenta in modo funzionale l'opera effettivamente eseguita e deve considerare anche le eventuali varianti introdotte durante i lavori.
- Riferimenti alle dichiarazioni precedenti. Quando l'intervento si collega a parti di impianto già esistenti, vanno richiamate le dichiarazioni di conformità precedenti o parziali disponibili.
- Requisiti tecnico-professionali. Il fascicolo comprende la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'impresa; nella prassi può essere accompagnato dalla documentazione camerale aggiornata che evidenzia le abilitazioni.
In base al tipo di impianto o di intervento possono essere presenti anche allegati facoltativi, schede tecniche, verbali di prova o certificati ulteriori. La quantità di pagine può quindi variare: ciò che conta è che il fascicolo sia coerente con il lavoro e completo delle parti obbligatorie applicabili.
Cinque controlli da fare quando ricevi la DiCo
- Dati dell'immobile. Controlla indirizzo, destinazione d'uso e riferimenti dell'unità interessata.
- Descrizione dei lavori. Verifica che il documento distingua chiaramente nuovo impianto, trasformazione, ampliamento o manutenzione straordinaria e descriva la parte effettivamente realizzata.
- Impresa e abilitazioni. Accertati che i dati dell'impresa siano completi e che l'abilitazione corrisponda alla tipologia di impianto.
- Firme. Devono essere presenti le sottoscrizioni previste del dichiarante e dell'eventuale responsabile tecnico.
- Allegati. Non archiviare soltanto la prima pagina: conserva insieme progetto o schema, relazione sui materiali, riferimenti precedenti e documentazione dei requisiti.
Deposito al Comune: chi se ne occupa
Nei casi disciplinati dall'articolo 11 del D.M. 37/2008, l'impresa installatrice deposita entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori la dichiarazione e la documentazione prevista presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune in cui si trova l'impianto. Lo Sportello trasmette poi la copia alla Camera di commercio competente per i controlli sull'impresa.
Il cliente deve comunque ricevere e conservare il proprio fascicolo. Il deposito amministrativo, quando previsto, non sostituisce la consegna della documentazione al committente e non rende superfluo verificarne la completezza.
Perché è importante conservarla
La dichiarazione aiuta chi interverrà in futuro a conoscere la struttura dell'impianto e riduce il rischio di lavorare senza informazioni. Può essere richiesta in occasione di nuove forniture o aumenti di potenza nei casi previsti, durante pratiche edilizie, verifiche tecniche, interventi condominiali o richieste legate all'utilizzo dell'immobile.
In caso di vendita o locazione è opportuno consegnare la documentazione disponibile e verificare con il professionista incaricato quali atti siano necessari nel caso concreto. Non esiste però un obbligo generale di allegare la DiCo o la DiRi al rogito: la previsione originaria dell'articolo 13 del D.M. 37/2008 è stata abrogata.
La soluzione più semplice è creare un archivio unico, cartaceo e digitale, suddiviso per impianto. Insieme alla DiCo conviene conservare preventivo, fattura, progetto, manuali, fotografie dell'intervento e successivi rapporti di manutenzione.
Cosa fare se la dichiarazione manca
Il primo passo è ricostruire quando è stato realizzato l'impianto e da chi. Se l'impresa esiste ancora, è utile chiederle una copia del fascicolo. Si può verificare anche la documentazione conservata dal proprietario precedente, dall'amministratore di condominio o, nei casi in cui sia stato effettuato il deposito, presso lo Sportello Unico per l'Edilizia.
DiCo e DiRi non sono la stessa cosa
Per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del D.M. 37/2008, cioè prima del 27 marzo 2008, una DiCo non prodotta o non più reperibile può essere sostituita, alle condizioni previste, da una dichiarazione di rispondenza o DiRi.
Per gli impianti e i lavori successivi al 27 marzo 2008, la DiRi non sostituisce automaticamente una DiCo mancante. Occorre far valutare la situazione a un'impresa o a un tecnico competente: possono essere necessari verifiche, interventi di adeguamento e una nuova dichiarazione riferita ai lavori realmente eseguiti. Non è corretto promettere una certificazione retroattiva dell'intero impianto senza controlli e senza ricostruire la storia dell'opera.
La checklist del cliente a fine lavori
- Consegna. Richiedi la dichiarazione al termine dei lavori e non rimandare la verifica a mesi dopo.
- Coerenza. Confronta la descrizione riportata nel modulo con il lavoro realmente eseguito.
- Completezza. Controlla che siano presenti tutti gli allegati obbligatori applicabili.
- Abilitazione. Verifica che l'impresa sia abilitata per quella specifica categoria di impianto.
- Rifacimenti parziali. Assicurati che siano indicati i limiti dell'intervento e la compatibilità con le parti preesistenti.
- Archivio. Salva una copia digitale e conserva l'originale insieme a progetto, manuali e rapporti successivi.
Un lavoro ben eseguito comprende anche la documentazione.
Full Service segue interventi elettrici e idraulici per abitazioni, condomini e aziende, con un unico referente, preventivi chiari e la documentazione prevista per i lavori eseguiti. Operiamo a Segrate, Milano e nelle zone limitrofe.